martedì 24 marzo 2015

Rotary: incontro su Jobs Act e responsabilità dei giudici

 Nell’ambito delle conviviali mensili, organizzate dal Presidente dott. Angelo Muraglia, si è svolto un interessante incontro, venerdì 20 marzo 2015, presso la sede sociale del Rotary Club di Vasto. E’ stato il
presidente, dott. Angelo Muraglia, ad aprire la serata presentando i due soci relatori, l’avv. Pierpaolo Andreoli, specialista in diritto del lavoro, e l’avv. Luigi Guidone, che hanno approfondito rispettivamente due tematiche di grande attualità: il Jobs Act e la responsabilità civile dei Giudici. Andreoni ha innanzitutto spiegato che cos’e’ il Jobs Act, individuandolo in “un «pacchetto» di riforme, costituito da: disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati; da tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni; disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”. E’ passato, quindi, ad approfondire le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, centrando il campo di applicazione in queste frasi esplicative: “Lavoratori che rivestono la qualifica di operaio impiegato o quadro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, anche in caso di conversione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato o di apprendistato. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza delle suddette assunzioni a tempo indeterminato, superi il requisito occupazionale di cui all’art. 18, l. n. 300/1970, le tutele crescenti si applicano anche ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015”. Andreoni ha continuato affrontando il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale. In tal caso si applica la reintegra del lavoratore a prescindere dalla tipologia e dalle dimensione del datore di lavoro. Il lavoratore ha anche diritto ad un risarcimento commisurato all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum. La misura del risarcimento non può essere inferiore a 5 mensilità e deve includere i contributi previdenziali e assistenziali. Il relatore ha, però, precisato che in luogo della reintegra, il lavoratore può chiedere un’indennità sostituiva non assoggettata a contribuzione pari a 15 mensilità della retribuzione di riferimento entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia giudiziaria, o dall’invito del datore a riprendere il servizio, se anteriore. Altri aspetti toccati dall’avv. Andreoni sono stati: il licenziamento per giustificato motivo e giusta causa illegittimo; il licenziamento con violazioni procedurali o del requisito di motivazione e il licenziamento collettivo. Interessante è stato, infine, il richiamo all’offerta di conciliazione. In proposito Andreoni ha detto testualmente: “In caso di licenziamento dei lavoratori, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), innanzi ad una commissione di certificazione o in una delle sedi conciliative previste dal codice civile, un importo non imponibile e non assoggettato a contribuzione di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto e la rinunzia all’impugnazione del licenziamento. Entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro deve comunicare obbligatoriamente con l’apposito modello l’avvenuta o non avvenuta conciliazione”. L’avvocato Guidone, facendo un preciso confronto tra la vecchia Legge del 13 aprile 1988 e la nuova approvata il 27 febbraio 2015, ha cercato di evidenziare le nuove disposizioni, finalizzate a “rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”. Guidone ha messo in luce soprattutto alcuni punti: non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove; costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione Europea, il travisamento del fatto e delle prove; i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo; la misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di un’annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali (tale limite non si applica al fatto commesso con dolo). 
LUIGI MEDEA


















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