venerdì 26 giugno 2015

Costa Teatina: "Prima di decidere, andatevi a studiare la legge sui Parchi!". Ecco cosa dice!

"NELL'ENTE PARCO I NOSTRI COMUNI NON CONTANO NIENTE!"
riceviamo e pubblichiamo
Un Parco Nazionale è una cosa seria che non si può lasciare in mano ad ambientalisti "della domenica" o a gruppuscoli politici che partono per partito preso (a favore o contro) senza aver studiato la complessa normativa sui Parchi, che fissa norme precise e rigide.  
Perché questo parco non ha senso?
Perché La selezione di una area protetta si realizza attraverso la individuazione di siti le cui caratteristiche biotiche ed abiotiche hanno rilevante interesse per l’intera comunità nazionale ed internazionale. Queste devono integrarsi con fattori ideologici e culturali ed ambientali.
Lo studio sul territorio per definire quali specie vegetali ed animali devono essere oggetto di tutela non è stato mai fatto, nè sono stati creati criteri atti a stabilire la classificazione per le varie categorie esistenti sulle aree interessate al costituendo parco della Costa Teatina.
Come non è stato definito per ciascuna categoria una graduatoria di priorità delle specie e degli ambienti da
proteggere.
In definitiva non è stata fatta nessuna valutazione “Ambientale” nè sotto l’aspetto fisico nè  biotico delle aree che dovrebbero far parte del parco.
Pertanto non si conoscono gli elementi cardine di valutazione che devono precedere la perimetrazione come:
  • la RAPPRESENTATIVITA': che esprime la misura in cui un certo biotopo è presente nell’area e rappresenta un certo ecosistema,
  • la RARITA': che esprime quanto una comunità biotica è rappresentativa in termini di specie rare o in via di estinzione,
  • la DIVERSITA': espressa come il numero di specie presenti per unità di superficie; Valutazioni che sono state “volutamente” e completamente disattese.


Queste le caratteristiche tecniche necessarie per realizzare un Parco
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394  -Legge quadro sulle aree protette

 Art. 1
1. La presente legge, (…), detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore
naturalistico e ambientale.
·        (dovrebbero spiegarci quali sono i rilevanti valori naturalistici ed ambientali che caratterizzano il “Parco della costa Teatina”)
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono
sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in
particolare, le seguenti finalità:
a)     conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, Omissis
·   (non ci hanno mai detto quali sono le specie vegetali o animali da proteggere. Neppure ci hanno detto quali sono le specie vulnerabili)
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree
naturali protette.
In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività
produttive compatibili.
·        (in questo comma vengono definiti i principi che diventano inderogabili per tutta la vita del parco. Il punto 4. Sottolinea che “ possono essere promosse solo attività produttive compatibili con le finalità del parco. Queste di norma sono stabilite dal “Regolamento del Parco . Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali non approvano il regolamento ma lo subiscono solo)


Art. 2
1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri fluviali, lacuali o marine che contengono uno
o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più
formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o
nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da
richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e
future.
·         (la sola lettura di questo articolo della legge 364/91 basterebbe per far capire a tutti, promotori, fruitori e soprattutto agricoltori, che nel Parco della Costa Teatina mancano tutti i requisiti essenziali per la sua realizzazione.
·         Manca:
un ecosistema intatto o parzialmente alterato. Infatti Il 97% del territorio che si vorrebbe includere nel parco della costa teatina è antropizzat;. Il restante territorio 3% è costituito da territorio adatto alla tutela ed  è stato già sottoposto a tutelato con altre forme: SIC, Riserve Naturali ecc…  Istituti che dispongono delle stesse tutele dei parchi nazionali – vedi comma 3 art. 2)
2. Omissis…
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono
una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o
più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse
genetiche



Art. 6
(Misure di salvaguardia)
1. Omissis….
2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano
direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 Omissis…
.
3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri
edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi
mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e
quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio,
Omissis…
Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento
operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11.



Art. 9
(Ente parco)
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la Giunta esecutiva; d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità del parco.
3.  Omissis…
4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, …..
secondo le seguenti modalità:
a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
·        (In questo organismo sono rappresentati i nostri comuni: ma non contano niente perché hanno voto limitato; pertanto votano esclusivamente per determinate materie )
b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana,…..
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. 6. 7. . Omissis…
( nell’ente che gestisce il parco non esiste nessuna autorità locale, che sarà esautorata. Non esistono rappresentative sindacali di categoria, non esiste nessuna espressione di tutela di chi vive  e lavora su questo territorio)
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali …..
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di
partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

·        (il Consiglio del parco decide tutto per noi e su di noi. Noi cittadini? E come se non fossimo  presenti. Saremo le vittime non i protagonisti)



Art. 10
(Comunità del parco)
1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei
comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del
parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;
b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
(questo articolo dimostra l’impotenza delle comunità locali in quanto sono presenti ma non incidono; esprimono pareri ma non decidono….)



Art. 11 (Regolamento del parco)
·        (questo articolo definisce le limitazioni minime che di norma si applicano nella fascia “D”. Quelle più onerose per l’agricoltura, e per tutte le altre attività produttive saranno fissate nel “regolamento del parco”)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del
Parco…..

2. Omissis…
3……. , nei parchi …. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il
danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività
agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che
possano alterare l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di
minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate
dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli
biogeochimici;
·        questo è il comma che potrà bloccare tutte le attività che oggi vengono effettuate in agricoltura esso rappresenta gli scambi che in un ecosistema  riguardano la terra, la idrosfera, l’atmosfera e la biosfera. In definitiva possono bloccare ogni tipo di attività
f) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di
cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato,
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, …..esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
·        ( quando previsto al comma 4 ovvero le deroghe ai divieti di cui al comma 3 non sono mai stati applicati in nessun parco italiano…)
6. Omissis….



Tutto ciò premesso io dico che per questi motivi il Parco nazionale della Costa Teatina non ha senso!

LETTERA FIRMATA

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